La riforma BCC 2018

Il 25 luglio 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.171 il decreto legge n. 91 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” che, all’art. 11, contiene alcune previsioni riguardanti la “Proroga di termini in materia di banche popolari e gruppi bancari cooperativi”.

Obiettivo dichiarato da parte dell’Esecutivo è quello di “rafforzare la finalità mutualistica” ed il radicamento territoriale delle BCC”.

Di seguito i contenuti essenziali del decreto (la cui conversione in legge dovrà avvenire da parte del Parlamento entro il 23 settembre 2018) che va a modificare in alcuni punti l’impostazione normativa della riforma del Credito Cooperativo, così come definita nella legge 49 del 2016.

Il decreto:

  • estende da 90 a 180 giorni il periodo entro il quale le BCC dovranno tenere le Assemblee straordinarie per le modifiche statutarie e deliberare – sottoscrivendo il contratto di coesione – l’adesione al Gruppo Bancario Cooperativo di riferimento (periodo che decorre dal rilascio del provvedimento di autorizzazione a questi ultimi da parte della Banca d’Italia (*).
  • prevede che il capitale della singola Capogruppo sia detenuto per almeno il 60% dalle Banche di Credito Cooperativo appartenenti a quel Gruppo (rispetto alla precedentemente indicata “quota maggioritaria”) e che lo statuto delle Capogruppo stabilisca che i componenti del Consiglio di Amministrazione espressione delle BCC siano pari alla metà più due del numero complessivo dei membri dello stesso Consiglio.
  • esplicita – in relazione ai poteri delle Capogruppo – che queste agiscano nel rispetto non solo delle finalità mutualistiche, ma anche “del carattere localistico delle banche di credito cooperativo”.
  • prevede la definizione di un apposito “processo di consultazione” delle BCC aderenti al Gruppo, da parte delle Capogruppo, in materia di strategie, politiche commerciali, raccolta del risparmio ed erogazione del credito, nonché riguardo al perseguimento delle finalità mutualistiche (processo che dovrà avvenire attraverso “assemblee territoriali” delle BCC con pareri comunque non vincolanti per la Capogruppo).
  • prevede che le BCC collocate nelle classi di rischio migliori (sulla base del principio dell’autonomia modulata in relazione alla rischiosità  – “risk based approach”) definiscano in autonomia i propri piani strategici e operativi nel quadro degli indirizzi impartiti dalla Capogruppo e sulla base di metodologie da questa definite; comunichino tali piani alla Capogruppo che ne verifica la coerenza con gli stessi indirizzi; nominino i componenti dei propri Consigli di Amministrazione e controllo (in caso di non gradimento della Capogruppo, sottopongano alla stessa per ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi).
  • prevede che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (e non più del Ministro dell’Economia e delle Finanze), su proposta del Ministro delle Finanze stesso e sentita la Banca d’Italia, possa essere stabilita una soglia di partecipazione delle BCC al capitale della Capogruppo inferiore a quella minima indicata.

(*) I provvedimenti autorizzativi alla Costituzione a Gruppo sono stati emanati dalle Autorità, rispettivamente, l’11 luglio 2018 per Cassa Centrale Raiffeisen (gruppo provinciale); il 24 luglio per Iccrea Banca; il 2 agosto per Cassa Centrale Banca.

 

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